Cosa vuol dire Abuso di dipendenza economica?

CERCHIAMO DI FARE CHIAREZZA SULL’ABUSO DI DIPENDENZA ECONOMICA, UNA CONDOTTA SCORRETTA SANZIONATA DALL’ANTITRUST CHE SPESSO CAUSA LA ROVINA DEGLI IMPRENDITORI CHE LA SUBISCONO.

Chi segue il nostro Blog dell’Unione dei Commercianti Bistrattati U.C.B. Family avrà sicuramente letto diversi post riguardanti l’abuso di dipendenza economica da parte del Gruppo Benetton nei riguardi dei commercianti che gestiscono negozi di abbigliamento del marchio United Colors of Benetton. Se non li avete ancora letti potete recuperarli cliccando qui

Parliamo di una condotta commerciale scorretta che ha portato alcuni imprenditori a dover chiudere il proprio negozio di abbigliamento, denunciata al’ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che a sua volta ha ritenuto di dover far intervenire anche la Guardia di Finanza che ha effettuato anche alcune perquisizioni presso gli uffici della Holding Benetton per verificare la regolarità nei rapporti tra United Colors of Benetton e i rivenditori. Il Gruppo Benetton ha  negato ogni forma di condotta illecita respingendo ogni accusa di abuso di dipendenza economica nei confronti dei commercianti, ristabilire la giustizia sarà, quindi, compito dell’A.G.C.M. che deve ancora concludere le indagini.

Nel frattempo che l’istruttoria dell’Antitrust presieduta dal Dott. Roberto Rustichelli si concluda e verifichi il presunto abuso di dipendenza economica del Gruppo Benetton nei confronti dia alcuni commercianti di abbigliamento che vendevano il marchio, proviamo a spiegare bene in cosa consiste praticamente una condotta abusiva di dipendenza economica per capire quanto questa sia subdola e dannosa nei confronti di chi la riceve.

L’Abuso di Dipendenza Economica è definito dalla Legge 18 giugno 1998, n. 192 (art. 9 – Abuso di dipendenza economica) Disciplina della subfornitura nelle attività produttive:

1. È vietato l’abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui una impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un’altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subìto l’abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.

Salvo prova contraria, si presume la dipendenza economica nel caso  in  cui un’impresa utilizzi i  servizi  di  intermediazione  forniti  da  una piattaforma digitale che ha un  ruolo  determinante  per  raggiungere utenti finali o fornitori, anche in termini di effetti di rete  o  di disponibilità dei dati.

2. L’abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto.

Le pratiche abusive realizzate dalle  piattaforme  digitali  di  cui  al comma 1 possono consistere anche  nel  fornire  informazioni  o  dati insufficienti in merito  all’ambito  o  alla  qualità  del  servizio erogato  e  nel  richiedere  indebite  prestazioni  unilaterali   non giustificate dalla natura  o  dal  contenuto  dell’attività  svolta, ovvero nell’adottare pratiche che inibiscono od ostacolano l’utilizzo di diverso fornitore  per  il  medesimo  servizio,  anche  attraverso l’applicazione di  condizioni  unilaterali  o  costi  aggiuntivi  non previsti dagli accordi contrattuali o dalle licenze in essere.

3. Il patto attraverso il quale si realizzi l’abuso di dipendenza economica è nullo. Il giudice ordinario competente conosce delle azioni in materia di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni

Le azioni civili esperibili a norma del presente articolo sono  proposte di fronte alle sezioni specializzate in materia  di  impresa  di  cui all’articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168.

3-bis. Ferma restando l’eventuale applicazione dell’articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato può, qualora ravvisi che un abuso di dipendenza economica abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione di terzi ed a seguito dell’attivazione dei propri poteri di indagine ed esperimento dell’istruttoria, procedere alle diffide e sanzioni previste dall’articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti dell’impresa o delle imprese che abbiano commesso detto abuso.
In caso di violazione diffusa e reiterata della disciplina di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 , posta in essere ai danni delle imprese, con particolare riferimento a quelle piccole e medie, l’abuso si configura a prescindere dall’accertamento della dipendenza economica.

Ricordiamo a tutti i lettori del blog dell’Unione dei Commercianti Bistrattati U.C.B. Family che il Comitato promotore di queste pagine ha particolarmente a cuore l’istruttoria dell’Antitrust nei confronti di Benetton Group e continuerà a seguire attentamente e con occhio interessato l’evolversi di questa vicenda che a causa di alcune proroghe non è ancora giunta alla conclusione.

Ricordiamo inoltre ai gentili lettori che chi fosse interessato a conoscere nel dettaglio la normativa che definisce l’Abuso di Dipendenza Economica può consultare la pagina del sito dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato attraverso il link collegamento intertestuale FONTE al termine di questo post.

FONTE: A.G.C.M. Legge 18 giugno 1998, n. 192 (art. 9 – Abuso di dipendenza economica) Disciplina della subfornitura nelle attività produttive

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