PUBBLICHIAMO IL CAPITOLO DEL BOLLETTINO SETTIMANALE DELL’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO A.G.C.M. CHE FA RIFERIMENTO AL PRESUNTO ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE NEI RAPPORTI TRA BENETTON GROUP E I SUOI RIVENDITORI .
Chi segue il nostro blog dell’Unione dei Commercianti Bistrattati U.C.B. Family sicuramente sa che abbiamo particolarmente a cuore il provvedimento dell’Antitrust, o Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sul presunto abuso di dipendenza economica o abuso di posizione dominante contestato al Gruppo Benetton nei confronti dei propri rivenditori (per saperne di più clicca qui).Â
La scorsa settimana il Garante A.G.C.M. ha diffuso il consueto bollettino settimanale BOLLETTINO N. 40 DEL 7 NOVEMBRE 2022, che potete consultare nella versione integrale cliccando sul link FONTE al temine di questo post, di seguito invece riportiamo l’intero capitolo relativo al provvedimento riguardante la parte che interessa a noi, ovvero, relativa al presunto abuso di posizione dominante.
INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE
A543 – RAPPORTI CONTRATTUALI TRA BENETTON E I SUOI RIVENDITORI
Provvedimento n. 30351
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 2 novembre 2022;
SENTITO il Relatore, Professor Michele Ainis;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287 e, in particolare, l’articolo 14-ter;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217;
VISTA la legge 18 giugno 1998, n. 192 e, in particolare, l’articolo 9;
VISTA la “Comunicazione sulle procedure di applicazione dell’articolo 14-ter della legge 10
ottobre 1990, n. 287â€, adottata nell’adunanza del 6 settembre 2012 e pubblicata sul Bollettino del
17 settembre 2012, n. 35;
VISTO il proprio provvedimento del 17 novembre 2020, n. 28447, con il quale è stata avviata
un’istruttoria, ai sensi dell’articolo 9, comma 3-bis, della legge 18 giugno 1998, n. 192 e dell’articolo
14 della legge 10 ottobre 1990 n. 287, nei confronti delle società Benetton S.r.l. e Benetton Group
S.r.l., in relazione a condotte applicate nei confronti della propria rete di affiliati;
VISTI il proprio provvedimento n. 29927, adottato in data 3 dicembre 2021, con il quale è stato
deliberato di prorogare il termine di chiusura del procedimento al 29 aprile 2022;
VISTO il proprio provvedimento n. 30110, adottato in data 12 aprile 2022, con il quale è stato
deliberato di prorogare il termine di chiusura del procedimento al 15 luglio 2022;
VISTO il proprio provvedimento n. 30206, adottato in data 21 giugno 2022, con il quale è stato
disposto un supplemento istruttorio volto ad acquisire ulteriori elementi informativi relativi
all’impatto delle condotte contestate e alla loro rilevanza per la tutela della concorrenza e del
mercato, tenendo conto delle specificità economiche che sottendono i rapporti di franchising, ed è
stato deliberato di prorogare il termine di chiusura del procedimento al 31 marzo 2023;
VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria;
VISTA la comunicazione del 23 settembre 2022, con la quale le società Benetton S.r.l. e Benetton
Group S.r.l. hanno presentato impegni, ai sensi dell’articolo 14-ter della legge n. 287/90, secondo le
modalità indicate nell’apposito “Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell’articolo
14-ter della legge n. 287/90â€, consistenti, in sintesi, nelle seguenti misure inerenti alla modifica del
modello contrattuale di franchising Benetton che troveranno applicazione sia nei contratti di futura
sottoscrizione che in quelli in essere:
– Impegno n. 1: eliminazione dal modello contrattuale standard dell’allegato relativo alla
ricognizione del debito pregresso e definizione di una procedura di sospensione delle forniture in
caso di inadempimento dell’affiliato alle specifiche obbligazioni derivanti dal contratto di
franchising, in virtù dell’indipendenza dei diversi rapporti negoziali tra Benetton e l’affiliato
esplicitata all’art. 15 del nuovo modello contrattuale;
– Impegno n. 2: eliminazione del riferimento contrattuale al budget di acquisto nei rapporti
contrattuali di franchising;
6 BOLLETTINO N. 40 DEL 7 NOVEMBRE 2022
– Impegno n. 3: introduzione di una policy, allegata al contratto, volta a chiarire il processo di
invio e di accettazione degli ordini di acquisto interamente e unilateralmente definiti dall’affiliato;
– Impegno n. 4: eliminazione del sistema automatico di riassortimento e costituzione di una
scorta di prodotti presso Benetton per consentire il riassortimento da parte del franchisee;
– Impegno n. 5: inclusione delle condizioni generali di vendita nel contratto di franchising e
modifica delle stesse relativamente ai termini di consegna ed al rinvio ai principi del codice civile
per quanto riguarda il rifiuto di ricevere la merce;
– Impegno n. 6: introduzione di una nuova disposizione contrattuale volta a prevedere, in caso
di cessazione del rapporto di franchising, il riacquisto al valore di mercato da parte di Benetton degli
arredi identificati dalle Parti al momento della firma del contratto;
– Impegno n. 7: diritto per l’affiliato di recedere dal contratto di franchising decorso il primo
anno di durata del rapporto con un preavviso di 6 mesi.
CONSIDERATO che, ai sensi del par. 3 della “Comunicazione sulle procedure di applicazione
dell’articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287â€, l’Autorità si riserva la possibilità di
consentire la presentazione di impegni anche oltre il termine previsto dal predetto art. 14-ter in
ipotesi eccezionali, quali appaiono essere quelle del caso di specie in ragione delle specificità del
settore e della natura delle condotte oggetto di accertamento;
CONSIDERATO che gli impegni presentati appaiono, nel loro complesso, non manifestamente
infondati e tali da essere suscettibili di pubblicazione, impregiudicata ogni valutazione dell’AutoritÃ
sulla loro idoneità a risolvere le problematiche sollevate in sede di avvio;
RITENUTO, pertanto, di poter disporre la pubblicazione dei citati impegni presentati dalle societÃ
Benetton S.r.l. e Benetton Group S.r.l., affinché i terzi interessati esprimano le loro osservazioni;
DELIBERA
a) di pubblicare in data 4 novembre 2022 sul sito internet dell’Autorità i sopra citati impegni, allegati
al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante, presentati dalle società Benetton
S.r.l. e Benetton Group S.r.l., ai sensi dell’articolo 14-ter della legge n. 287/90;
b) che eventuali osservazioni sugli impegni presentati dalle società Benetton S.r.l. e Benetton Group
S.r.l. dovranno pervenire per iscritto, entro e non oltre il 5 dicembre 2022, alla Direzione Generale
per la Concorrenza – Manifatturiero e Servizi, Piazza G. Verdi, 6/A, 00198 Roma, tel. 06/85821.266,
pec: protocollo.agcm@pec.agcm.it;BOLLETTINO N. 40 DEL 7 NOVEMBRE 2022Â
c) che eventuali rappresentazioni da parte delle società Benetton S.r.l. e Benetton Group S.r.l. della
propria posizione in relazione alle osservazioni presentate da terzi sugli impegni, nonché l’eventuale
introduzione di modifiche accessorie agli stessi, dovranno pervenire per iscritto all’Autorità entro e
non oltre il 4 gennaio 2023.
IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi
IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli
Il nostro blog seguirà con puntuale dedizione lo sviluppo di tale vicenda, chiedendo al
comitato UCB ed ai propri utenti ogni aggiornamento e/o commento sulla questione AGCM